Parità scolastica e di funzionamento

Acquisizione della parità scolastica

La scuola ha chiesto immediatamente il riconoscimento non appena approvata la legge 62 del 10 marzo 2000

La legge in oggetto definisce scuole  paritarie,  a  tutti gli effetti degli ordinamenti    vigenti,    in   particolare   per   quanto   riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni  scolastiche  non  statali,  comprese  quelle  degli enti locali,  che,  a  partire  dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli  ordinamenti  generali  dell’istruzione,  sono  coerenti  con la domanda  formativa  delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Alle  scuole paritarie  è  assicurata piena libertà  per quanto    concerne    l’orientamento    culturale    e    l’indirizzo pedagogico-didattico.  Tenuto  conto  del  progetto  educativo  della scuola, l’insegnamento è  improntato ai principi di libertà stabiliti dalla  Costituzione.  Le  scuole  paritarie,  svolgendo  un  servizio pubblico,  accolgono  chiunque,  accettandone  il progetto educativo, richieda  di  iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli studenti con handicap.  Il  progetto  educativo  indica l’eventuale ispirazione di carattere  culturale  o religioso.

Documento della parità

 

 

  Dichiarazione di funzionamento anno 2024-25        (Mantenimento della parità)

Ogni anno si chiede il rinnovo del documento di parità,  essenziale per il riconoscimento ministeriale del servizio scolastico.

Il D.M. n. 267/07 (regolamento della parità scolastica) all’art.3 prevede che i Gestori delle scuole paritarie entro il 30
settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della parità scolastica. Tale adempimento consente
l’espletamento dei compiti di vigilanza e costituisce anche uno strumento che consente all’USR l’aggiornamento e la verifica dei
dati sulle scuole funzionanti nella Regione. Anche le scuole riconosciute paritarie

Dichiarazione di mantenimento parità