Acquisizione della parità scolastica
La scuola ha chiesto immediatamente il riconoscimento non appena approvata la legge 62 del 10 marzo 2000
La legge in oggetto definisce scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.
Dichiarazione di funzionamento anno 2024-25 (Mantenimento della parità)
Ogni anno si chiede il rinnovo del documento di parità, essenziale per il riconoscimento ministeriale del servizio scolastico.
Il D.M. n. 267/07 (regolamento della parità scolastica) all’art.3 prevede che i Gestori delle scuole paritarie entro il 30
settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della parità scolastica. Tale adempimento consente
l’espletamento dei compiti di vigilanza e costituisce anche uno strumento che consente all’USR l’aggiornamento e la verifica dei
dati sulle scuole funzionanti nella Regione. Anche le scuole riconosciute paritarie