La legge 121 del 25 marzo 1985 che ratifica e rende esecutivo l’Accordo di modifica del Concordato Lateranense, afferma in modo chiaro il valore della cultura religiosa per la formazione
dell’identità del cittadino italiano. Queste sono le affermazioni dell’Accordo all’art. 9: “ La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado .”
Tale accordo prosegue affermando che: “ Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”
Per questo il D .P.R.175/2012, cioè l’Intesa applicativa dell’Accordo concordatario, tuttora vigente , afferma al punto 2.1 /c che: “ È assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell’ Istruzione, sulla disciplina dell’insegnamento della religione cattolica”